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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 428

3. Prez­zo fis­sa­to dal com­mit­ten­te

 

1 Il com­mis­sio­na­rio che ha ven­du­to ad un prez­zo in­fe­rio­re al mi­ni­mo fis­sa­to­gli dal com­mit­ten­te, de­ve ab­buo­nar­gli la dif­fe­ren­za di prez­zo, ove non pro­vi che col­la ven­di­ta gli ha evi­ta­to un dan­no e che inol­tre non gli era più pos­si­bi­le d’in­ter­pel­lar­lo.

2 Se vi fu col­pa da par­te sua egli de­ve inol­tre ri­sar­cir­gli ogni mag­gior dan­no de­ri­van­te dal­la vio­la­zio­ne del con­trat­to.

3 Se il com­mis­sio­na­rio ha com­pra­to a prez­zo più bas­so di quel­lo pre­vi­sto, o ven­du­to a prez­zo più ele­va­to di quel­lo in­di­ca­to­gli dal com­mit­ten­te, non può ri­te­ne­re per sé il gua­da­gno, ma de­ve por­lo a cre­di­to del com­mit­ten­te.