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Art. 430
5. Del credere 1 Salvo il caso in cui il commissionario faccia credito indebitamente, egli è responsabile del pagamento e dell’adempimento delle altre obbligazioni per parte di colui, col quale ha contratto, soltanto ove l’abbia promesso o tale sia l’uso commerciale del suo domicilio. 2 Il commissionario, che si fa garante di colui col quale ha contratto, ha diritto ad un compenso (star del credere). |