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Art. 445
b. Vendita 1 Ove si tratti di merci soggette a rapido deterioramento, o il cui valore presumibile non copra le spese di cui sono gravate, il vetturale deve farne tosto accertare officialmente lo stato è può in seguito farle vendere nel modo previsto per il caso di impedimento nella consegna. 2 Dell’ordine di vendita dovranno, in quanto ciò sia possibile, essere avvisati gli interessati. |