Art. 447
2. Responsabilità del vetturale a. Perdita e distruzione della merce 1 Nel caso di perdita o distruzione della merce da trasportare, il vetturale deve risarcirne l’intero valore, ove non provi che ciò sia derivato da vizio naturale della merce o da colpa o dalle istruzioni del mittente o del destinatario oppure da circostanze che non avrebbero potuto essere evitate da un vetturale diligente. 2 Si considera come colpa del mittente il non avere egli avvertito il vetturale del valore particolarmente considerevole della merce. 3 Sono riservati i patti, pei quali debba corrispondersi una indennità superiore od inferiore all’intero valore. |