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Art. 451
4. Diritto di ritenzione 1 Se il destinatario contesta i crediti, di cui è gravata la merce trasportata, non può essergliene rifiutata la consegna, qualora depositi giudizialmente la somma contestata. 2 La somma depositata tien luogo della merce per ciò che riguarda il diritto di ritenzione del vetturale. |