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Art. 454
7. Prescrizione delle azioni di risarcimento 1 Le azioni di risarcimento contro il vetturale si prescrivono nel termine d’un anno che nel caso di distruzione, perdita o ritardo, dal giorno in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo e, nel caso di deperimento, dal giorno in cui la merce fu consegnata al destinatario. 2 Il destinatario o il mittente possono sempre opporre in via di eccezione i loro diritti, qualora abbiano reclamato entro il termine di un anno e i diritti medesimi non siano già estinti in seguito ad accettazione della merce. 3 Sono eccettuati i casi di dolo e colpa grave del vetturale. BGE
91 II 291 () from 13. Juli 1965
Regeste: Miete einer Baumaschine (Bagger) mit Bedienungsmann. Haftung des Mieters für eine in erster Linie vom Bedienungsmann verursachte Beschädigung der Maschine (Art. 97 Abs. 1, 101 Abs. 1, 261 Abs.1 und 272 Abs. 1 und 2 OR). Bemessung des Schadenersatzes (Art. 99 Abs. 3 und 43 Abs. 1 OR). |