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Art. 456
D. Cooperazione d’una pubblica impresa di trasporto 1 Il vetturale o spedizioniere che si serve di una pubblica impresa per effettuare il trasporto di cui si è incaricato o che coopera all’esecuzione del trasporto di cui si è incaricata l’impresa pubblica, è soggetto alle disposizioni speciali che valgono per la stessa. 2 Sono riservate le convenzioni in contrario tra il vetturale o spedizioniere ed il committente. 3 Questo articolo non è applicabile agli impresari dei trasporti a domicilio (camioneurs). |