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Art. 479
4. Pretesa di proprietà da parte di terzi 1 Ove un terzo pretenda la proprietà della cosa depositata, il depositario dovrà ciò nonostante restituirla al deponente, salvoché non sia stata giudizialmente sequestrata o rivendicata con apposita azione in confronto di lui. 2 Egli deve tosto avvertire il deponente di siffatti impedimenti. |