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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 505

g. Ob­bli­go di rag­gua­glia­re il fi­de­ius­so­re e di no­ti­fi­ca­re il cre­di­to nel fal­li­men­to e nel con­cor­da­to del de­bi­to­re

 

1 Quan­do il de­bi­to­re prin­ci­pa­le è in ri­tar­do di sei me­si nel pa­ga­men­to di ca­pi­ta­le, dell’in­te­res­se per un se­me­stre o di un am­mor­ta­men­to an­nuo, il cre­di­to­re de­ve av­ver­tir­ne il fi­de­ius­so­re. A ri­chie­sta, egli de­ve in ogni tem­po in­for­mar­lo del­lo sta­to del de­bi­to prin­ci­pa­le.

2 Se il de­bi­to­re prin­ci­pa­le è di­chia­ra­to in fal­li­men­to o do­man­da un con­cor­da­to, il cre­di­to­re de­ve no­ti­fi­ca­re il suo cre­di­to e fa­re tut­to ciò che si può ra­gio­ne­vol­men­te esi­ge­re da lui per la tu­te­la dei suoi di­rit­ti. Egli de­ve av­ver­ti­re il fi­de­ius­so­re del fal­li­men­to e del­la mo­ra­to­ria, non ap­pe­na ne ab­bia no­ti­zia.

3 Il cre­di­to­re che omet­ta di com­pie­re uno di que­sti at­ti per­de le sue azio­ni con­tro il fi­de­ius­so­re fi­no a con­cor­ren­za del dan­no che al fi­de­ius­so­re fos­se de­ri­va­to da ta­le omis­sio­ne.