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Art. 508
bb. Obbligo di notifica del fideiussore 1 Il fideiussore che paga il debito principale o una parte di esso deve informarne il debitore. 2 Il fideiussore perde il suo diritto di regresso qualora ometta di fare questa notifica e il debitore principale paghi una seconda volta ignorando e potendo ignorare il pagamento già eseguito. 3 È riservata l’azione per indebito arricchimento contro il creditore. |