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Art. 515
C. Lotterie ed estrazioni a sorte 1 Dalle lotterie od estrazioni a sorte non nasce azione veruna se non quando siano state autorizzate dall’autorità competente. 2 In difetto di tale autorizzazione, si applicano per analogia le disposizioni sui debiti di giuoco. 3 Alle lotterie od estrazioni a sorte autorizzate all’estero è accordata nella Svizzera protezione, solo quando la competente autorità svizzera abbia permesso la vendita dei biglietti. |