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Art. 516
A. Contratto di rendita vitalizia I. Oggetto 1 La rendita vitalizia può essere costituita sulla vita del creditore, del debitore o di un terzo. 2 In difetto di una precisa stipulazione, essa si ritiene costituita sulla vita del creditore. 3 Se fu costituita sulla vita del debitore o di un terzo, passa agli eredi del creditore, salvo stipulazione in contrario. |