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Art. 521
B. Vitalizio I. Definizione 1 Il contratto di vitalizio è quello con cui una parte si obbliga a trasferire all’altra una sostanza o determinati beni e questa a procacciarle il mantenimento e l’assistenza vita sua durante. 2 Se il debitore del vitalizio è istituito erede dal costituente, l’atto è regolato dalle disposizioni sul contratto successorio. |