|
Art. 525
IV. Contestazione e riduzione 1 Il contratto di vitalizio può essere impugnato da quelle persone che hanno un diritto legale agli alimenti verso il costituente, qualora questi col contratto stesso si sottragga alla possibilità di adempiere il suo obbligo. 2 Invece di sciogliere il contratto, il giudice può obbligare il debitore del vitalizio a prestare gli alimenti agli aventi diritto, compensando questa prestazione con ciò che egli deve per contratto al costituente. 3 Sono riservate l’azione di riduzione spettante agli eredi e la azione revocatoria dei creditori. |