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Art. 527
2. Recesso unilaterale 1 Così il costituente come il debitore del vitalizio possono unilateralmente recedere dal contratto, quando a seguito della violazione degli obblighi contrattuali lo stesso sia diventato incomportabile, o quando per altri motivi gravi la sua continuazione sia diventata impossibile od eccessivamente onerosa. 2 Essendo sciolto il contratto per una di tali cause, la parte in colpa, oltre alla restituzione delle prestazioni ricevute, deve pagare alla parte senza colpa una congrua indennità. 3 Il giudice, invece di sciogliere completamente il contratto, può limitarsi ad istanza di una parte o d’ufficio a far cessare la comunione domestica ed attribuire invece al costituente una rendita vitalizia. |