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Art. 529
VI. Incedibilità e realizzazione in caso di esecuzione 1 Il credito del costituente non è trasferibile. 2 Nel fallimento del debitore il credito del costituente è ammesso per l’importo, col quale potrebbesi acquistare presso un accreditato istituto di assicurazioni una rendita vitalizia corrispondente al valore della prestazione. 3 In caso di esecuzione contro il debitore il costituente può partecipare al pignoramento per il suo credito senza preventiva esecuzione. |