|
Art. 539
VI. Revoca e limitazione della facoltà di amministrare 1 La facoltà di amministrare conferita nel contratto di società ad un socio non può, senza gravi motivi, essere revocata né limitata dagli altri soci. 2 Quando concorrano gravi motivi, la revoca può farsi da ogni altro socio anche nel caso in cui il contratto di società disponesse diversamente. 3 Se ritiene concorrere un grave motivo specialmente allora che l’amministratore siasi reso colpevole di grave violazione dei propri doveri o sia divenuto incapace di ben amministrare. |