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Art. 542
VIII. Ammissione di nuovi soci e partecipazione a terzi 1 Nessun socio può, senza il consenso degli altri, ammettere un terzo nella società. 2 Il terzo, cui un socio accorda una partecipazione o fa cessione della propria quota, non diventa per questo socio degli altri soci, e specialmente non acquista il diritto di prendere visione degli affari della società. |