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Art. 546
2. Società a tempo indeterminato 1 Se la società fu conchiusa per un tempo indeterminato o per la vita d’uno dei soci, ognuno di essi può, col preavviso di sei mesi, disdire il contratto. 2 La disdetta deve però essere data in buona fede e non intempestivamente, e se i conti si chiudono d’anno in anno, la disdetta non potrà darsi che per la fine di un esercizio annuale. 3 Se la società dopo lo spirare del termine stabilito viene continuata tacitamente, si ritiene rinnovata per un tempo indeterminato. |