Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 56
D. Responsabilità per animali I. Obbligo del risarcimento 1 Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d’avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza. 2 Gli è salvo il regresso se l’animale sia stato aizzato da terza persona o dall’animale di un altro. 3 …31 31Abrogato dall’art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia, con effetto dal 1° apr. 1988 (RU 1988 506; FF 1983 II 1169). |