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Art. 565
III. Revoca 1 La facoltà di rappresentanza, che spetta ad un socio, può essere revocata per motivi gravi. 2 Ad istanza d’un socio che renda verosimile l’esistenza di siffatti motivi, il giudice può, qualora siavi pericolo nel ritardo, revocare provvisoriamente le facoltà di rappresentanza. Questa decisione dev’essere iscritta nel registro di commercio. |