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Art. 568
C. Condizione dei creditori della società I. Responsabilità dei soci 1 I soci sono responsabili solidalmente e coll’intiero loro patrimonio di tutte le obbligazioni della società. 2 Ogni patto contrario tra i soci non ha effetto per i terzi. 3 Il singolo socio non può tuttavia, anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o inutilmente escussa. Rimane riservata la responsabilità del socio che abbia prestato fideiussione solidale per un’obbligazione della società. |