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Art. 571
IV. Fallimento della società e dei soci 1 Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci. 2 Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società. 3 I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889284 sulla esecuzione e sul fallimento. |