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Art. 579
IV. Quando vi siano due soci 1 Quando vi siano soltanto due soci, quegli tra essi che non ha dato alcun motivo allo scioglimento può, nelle medesime circostanze, continuare l’impresa per conto proprio, rimborsando all’altro quanto gli spetta nel patrimonio sociale. 2 Lo stesso può ordinarsi dal giudice, quando lo scioglimento sia chiesto per un motivo grave riguardante precipuamente la persona di uno dei soci. |