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Art. 580
V. Somma dovuta al socio uscente 1 La somma dovuta al socio uscente è determinata mediante convenzione. 2 Se il contratto di società non contiene su ciò alcuna disposizione e le parti non possono venire a un accordo, il giudice determina siffatta somma, tenendo conto della situazione patrimoniale della società al momento dell’uscita e della colpa che il socio uscente potesse aver commesso. |