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Art. 583
B. Liquidatori 1 La liquidazione è fatta dai soci autorizzati a rappresentare la società, salvo loro impedimento personale o accordo tra i soci di designare altri liquidatori. 2 Ad istanza di un socio, il giudice può, per motivi gravi, revocare i liquidatori e nominarne altri. 3 I liquidatori devono essere iscritti nel registro di commercio, anche se per la loro designazione non è modificata la rappresentanza della società. |