Art. 600
C. Condizione dell’accomandante 1 L’accomandante non ha, come tale, né il diritto né il dovere di amministrare gli affari della società. 2 Egli non può nemmeno opporsi ad un atto d’amministrazione della società, quando esso rientri nelle operazioni sociali ordinarie. 3 Egli ha il diritto di chiedere una copia del conto economico e del bilancio e di verificarne o di farne verificare l’esattezza da un perito indipendente, mediante l’esame dei libri e dei documenti contabili; in caso di contestazione, il perito è designato dal giudice.291 291 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 23 dic. 2011 (Diritto contabile), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6679; FF 2008 1321). |