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Art. 608
IV. Estensione della responsabilità 1 L’accomandante risponde verso i terzi fino al totale del capitale accomandato iscritto di commercio. 2 Quando l’accomandante o, a sua saputa, la società, abbia dichiarato a terzi un maggior capitale accomandato, l’accomandante risponde fino al totale di questo. 3 I creditori hanno la facoltà di provare che il valore attribuito ad un conferimento in natura non corrispondeva a quello reale nel momento in cui fu effettuato. |