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Art. 609
V. Riduzione del capitale accomandato 1 Qualora l’accomandante, per convenzione con gli altri soci o mediante prelevazioni, diminuisca il capitale accomandato iscritto nel registro di commercio o fatto altrimenti noto, questa riduzione non è efficace contro i terzi, finché non sia iscritta nel registro di commercio e pubblicata. 2 Per le obbligazioni della società nate prima di questa pubblicazione, l’accomandante continua a rispondere con l’intiero capitale accomandato. |