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Art. 62
A. Condizioni I. In genere 1 Chi senza causa legittima si trovi arricchito a danno dell’altrui patrimonio, è tenuto a restituire l’arricchimento. 2 Si fa luogo alla restituzione specialmente di ciò che fu dato o prestato senza valida causa, o per una causa non avveratasi o che ha cessato di sussistere. |