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Art. 653376
II. Aumento con capitale condizionale 1. Principio 1 L’assemblea generale può decidere di creare un capitale condizionale accordando agli azionisti, ai titolari di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari, ai lavoratori, ai membri del consiglio d’amministrazione della società o di altre società del gruppo o a terzi il diritto di acquistare nuove azioni (diritti di conversione e d’opzione). 2 Il capitale azionario aumenta senz’altro al momento e nella misura in cui i diritti di conversione o d’opzione sono esercitati e in cui gli obblighi di conferimento sono adempiuti in denaro o mediante compensazione. 3 Le disposizioni sull’aumento del capitale azionario con capitale condizionale sono applicabili per analogia anche nel caso in cui siano previsti obblighi di conversione o di acquisto. 4 Sono fatte salve le disposizioni della legge dell’8 novembre 1934377 sulle banche concernenti il capitale convertibile. 376Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |