|
Art. 653c385
4. Tutela degli azionisti 1 Ai diritti d’opzione accordati agli azionisti nell’ambito del capitale condizionale si applicano per analogia le disposizioni concernenti il diritto d’opzione in caso di aumento ordinario del capitale. 2 Qualora il capitale condizionale sia connesso con l’emissione di obbligazioni di prestiti o di obbligazioni similari dotate di diritti di conversione o d’opzione, agli azionisti deve essere offerta previamente la sottoscrizione di tali obbligazioni nella stessa proporzione della loro partecipazione anteriore. 3 Questo diritto preferenziale di sottoscrizione può essere limitato o soppresso:
4 La limitazione o la soppressione del diritto d’opzione o del diritto preferenziale di sottoscrizione non deve avvantaggiare o svantaggiare alcuno in modo incongruo. 385Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |