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Legge federale
di complemento del Codice civile svizzero
(Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 66

C. Esclu­sio­ne del­la re­sti­tu­zio­ne

 

Non vi ha luo­go a ri­pe­ti­zio­ne di ciò che fu da­to in­ten­zio­nal­men­te per uno sco­po con­tra­rio al­la leg­ge od ai buo­ni co­stu­mi.