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Art. 683
G. Emissione e trasferimento delle azioni I. Azioni al portatore 1 Non possono emettersi azioni al portatore se non dopo che sia stato versato l’intiero valore nominale. 2 I titoli emessi prima del versamento dell’intiero loro valore nominale sono nulli. Rimangono riservate le azioni di risarcimento. |