Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 685e475
b. Obbligo di annunciare Se azioni nominative quotate in borsa sono vendute in borsa, la banca dell’alienante annuncia senza indugio alla società il nome dell’alienante e il numero di azioni vendute. 475Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |