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Art. 689a485
2. Legittimazione nei confronti della società 1 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione nominativa chi è iscritto nel libro delle azioni o vi è autorizzato mediante una procura scritta dell’azionista. 2 Può esercitare i diritti sociali inerenti all’azione al portatore chi si legittima esibendo l’azione. Può esercitare il diritto di voto soltanto chi partecipa all’assemblea generale e vi comunica il proprio nominativo e il proprio domicilio.486 3 Il possessore di un’azione al portatore costituita in pegno, depositata o prestata può esercitare i diritti sociali soltanto se vi è autorizzato mediante procura scritta dell’azionista.487 4 Il consiglio d’amministrazione può prevedere altre forme di legittimazione nei confronti della società, salvo disposizione contraria dello statuto.488 485Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). 486 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 487 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 488 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |