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Art. 689b489
3. Rappresentanza dell’azionista a. In genere 1 L’azionista può esercitare i suoi diritti sociali, in particolare il diritto di voto, per il tramite di un rappresentante di sua scelta. 2 La rappresentanza da parte di un membro di un organo della società o da parte di un depositario sono vietate nelle società le cui azioni sono quotate in borsa. 3 Il rappresentante indipendente e quello appartenente a un organo societario istituiti dalla società sono obbligati a esercitare i diritti di voto secondo le istruzioni. Se non hanno ricevuto istruzioni, si astengono. Il consiglio d’amministrazione appronta i moduli da utilizzare per conferire procure e istruzioni. 4 L’indipendenza del rappresentante indipendente non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione nella revisione ordinaria (art. 728 cpv. 2–6) sono applicabili per analogia. 5 Il rappresentante indipendente può essere una persona fisica o giuridica o una società di persone. 489Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |