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Art. 697504
IV. Diritto a ragguagli e diritto di consultazione 1. Diritto ai ragguagli 1 Nell’assemblea generale ogni azionista può chiedere al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della società, e all’ufficio di revisione ragguagli sull’esecuzione e il risultato della sua verifica. 2 Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, azionisti che rappresentino insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti possono chiedere per scritto al consiglio d’amministrazione ragguagli sugli affari della società. 3 Il consiglio d’amministrazione fornisce i ragguagli entro quattro mesi. Le risposte devono inoltre essere messe a disposizione degli azionisti, perché possano prenderne visione al più tardi in occasione dell’assemblea generale successiva. 4 I ragguagli devono essere forniti nella misura in cui siano necessari per l’esercizio dei diritti dell’azionista e non compromettano segreti d’affari o altri interessi degni di protezione della società. Se i ragguagli vengono negati, la decisione dev’essere motivata per scritto. 504Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |