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Art. 697f510
4. Esecuzione della verifica speciale 1 La verifica speciale deve essere effettuata entro un termine utile e senza perturbare vanamente l’andamento degli affari. 2 I promotori, gli organi, i mandatari, i lavoratori, i commissari e i liquidatori sono tenuti a fornire ragguagli ai periti su tutti i fatti rilevanti. In caso di disaccordo, decide il giudice. 3 I periti sentono la società sul risultato della verifica speciale. 4 Essi devono mantenere il segreto. 510Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |