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Art. 697g511
5. Rapporto 1 I periti riferiscono per scritto e in modo dettagliato sul risultato della loro verifica. Se la verifica speciale è stata ordinata dal giudice, i periti gli presentano il loro rapporto. 2 Il giudice trasmette il rapporto alla società e decide, a richiesta di quest’ultima, se determinate parti del rapporto ledano segreti d’affari o altri interessi sociali degni di protezione e se debbano pertanto essere sottratte alla consultazione dei richiedenti. 3 Il giudice dà al consiglio d’amministrazione e ai richiedenti l’occasione di esprimersi sul rapporto appurato e di presentare domande complementari. 511Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |