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Art. 697h512
6. Deliberazione e comunicazione 1 Il consiglio d’amministrazione sottopone all’assemblea generale successiva il rapporto dei periti, le sue osservazioni e quelle dei richiedenti la verifica speciale. 2 Ogni azionista può, nell’anno seguente l’assemblea generale, esigere dalla società e a spese della medesima un esemplare del rapporto e delle osservazioni. 512Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |