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Art. 709572
2. Rappresentanza di categorie e di gruppi di azionisti 1 Ove esistano varie categorie di azioni per quanto concerne il diritto di voto o i diritti patrimoniali, lo statuto deve assicurare agli azionisti di ogni categoria l’elezione di almeno un rappresentante nel consiglio d’amministrazione. 2 Lo statuto può prevedere disposizioni particolari a protezione delle minoranze o di singoli gruppi di azionisti. 572Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |