Art. 715a581
5. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti 1 Ogni amministratore ha il diritto di ottenere ragguagli in tutti gli affari della società. 2 In seduta, ogni amministratore, come anche ogni persona incaricata della gestione, è tenuto a fornire ragguagli. 3 Fuori seduta, ogni amministratore può esigere dalle persone incaricate della gestione che lo ragguaglino sull’andamento degli affari e, con l’autorizzazione del presidente, su affari determinati. 4 Nella misura necessaria per svolgere le proprie funzioni, ogni amministratore può chiedere al presidente che gli siano prodotti libri ed atti. 5 Se il presidente respinge una domanda di ragguagli, di audizione o di consultazione, decide il consiglio d’amministrazione. 6 Rimangono salvi gli ordinamenti o le decisioni del consiglio d’amministrazione che ampliano il diritto degli amministratori di ottenere ragguagli e di consultare i documenti. 581Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |