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Art. 717591
IV. Obbligo di diligenza e di fedeltà 1. In genere 1 Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società. 2 Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione. 591Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 (RU 1992 733; FF 1983 II 713). |