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Art. 725b605
3. Eccedenza di debiti 1 Se sussiste fondato timore che i debiti della società non siano più coperti dagli attivi, il consiglio d’amministrazione allestisce immediatamente due conti intermedi stimando rispettivamente i beni secondo il valore d’esercizio e secondo il valore di alienazione. Si può rinunciare alla stesura del conto intermedio al valore di alienazione se vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività e se dal conto intermedio al valore d’esercizio non risulta un’eccedenza di debiti. Se non vi è motivo di presumere la continuazione dell’attività, è sufficiente stilare il conto intermedio secondo il valore di alienazione. 2 Il consiglio d’amministrazione fa verificare i conti intermedi dall’ufficio di revisione o, ove non ve ne sia alcuno, nomina un revisore abilitato a cui affidare la verifica. 3 Se da entrambi i conti intermedi risulta che la società ha un’eccedenza di debiti, il consiglio d’amministrazione ne dà avviso al giudice. Questi dichiara il fallimento o procede secondo l’articolo 173a della legge federale dell’11 aprile 1889606 sulla esecuzione e sul fallimento. 4 L’avviso al giudice può essere omesso:
5 Se la società non dispone di un ufficio di revisione, gli avvisi obbligatori relativi alla verifica limitata incombono al revisore abilitato. 6 Il consiglio d’amministrazione, l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine. 605 Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |