Art. 730
V. Disposizioni comuni 1. Nomina dell’ufficio di revisione 1 L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione. 2 Quale ufficio di revisione possono essere nominate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. 3 Servizi pubblici di controllo delle finanze o loro collaboratori possono essere nominati quale ufficio di revisione se soddisfanno ai requisiti della presente legge. Le disposizioni sull’indipendenza dell’ufficio di revisione si applicano per analogia. 4 Almeno un membro dell’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio. |