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Art. 734c
IV. Retribuzioni, mutui e crediti a persone vicine 1 Nella relazione sulle retribuzioni vanno indicati separatamente:
2 Non è necessario indicare i nominativi delle persone vicine. 3 Per il rimanente, si applicano le disposizioni concernenti le indicazioni relative alle retribuzioni, ai mutui e ai crediti concessi ai membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo. |