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Art. 747635
V. Conservazione del libro delle azioni, dei libri della società e dell’elenco 1 Il libro delle azioni, i libri della società e l’elenco di cui all’articolo 697l, nonché i documenti giustificativi su cui si fonda, devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni a contare dalla cancellazione della società. Tale luogo è designato dai liquidatori o, in mancanza d’accordo tra di essi, dall’ufficio del registro di commercio. 2 Il libro delle azioni e l’elenco devono essere tenuti in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera. 635 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 12 dic. 2015 concernente l attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). |