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Art. 777c
IV. Conferimenti 1 All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione. 2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia:
669 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). 670 Abrogato dal n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). |