Art. 779
J. Acquisto della personalità I. Momento; mancanza dei requisiti 1 La società acquista la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro di commercio. 2 Acquista la personalità anche se le condizioni d’iscrizione non sono di fatto adempiute. 3 Se gli interessi di creditori o di soci sono gravemente minacciati o lesi poiché all’atto della costituzione della società non sono state adempiute condizioni legali o statutarie, il giudice può, ad istanza di uno di loro, pronunciare lo scioglimento della società. 4 L’azione si estingue se non è proposta entro tre mesi dalla pubblicazione della costituzione della società nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. |